TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI

Facciamo seguito alla nostra precedente news pubblicata su questo sito internet, per evidenziare che con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 4 luglio 2019 (prot. n. 236086/2019) sono state apportate importanti modifiche agli obblighi di tramissione telematica dei corrispettivi, introducendo di fatto una proroga, ancorchè meno prolungata di quanto non si legga sugli orgnani di stampa.

Infatti, se è vero che l’obbligo di tramissione telematica, come inizialmente previsto nella norma rinviata, è stato spostato fino (al massino) al 1/1/2019, è pur vero che i corrispettivi antecedenti a detto termine devono in ogni caso essere trasmessi all’agenzia, ancorchè con modalità semplificata.

Vediamo in dettaglio l’attuale impianto normativo.

In primo luogo, ricordiamo che l’art. 2, c. 1, del D.Lgs. n. 127/2015, sostituito dall’art. 17, 1° comma, lett. a) del D.L. n. 119/2018, convertito con modificazioni dalla Legge n. 136/2018, ha introdotto l’obbligo della memorizzazione elettronica e della trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri per i soggetti passivi IVA che effettuano le operazioni di cui all’art. 22 del D.P.R. n. 633/1972 a decorrere dal 1° gennaio 2020, termine anticipato al 1° luglio 2019 per i soggetti con un volume d’affari superiore a Euro 400.000. Si rimanda alla precedente news per maggiori dettagli.

Il Legislatore è recentemente intervenuto con la Legge n. 58/2019 di conversione del D.L. n. 34/2019 (c.d. Decreto Crescita), il cui art. 12-quinquies ha stabilito che:

         a regime, i corrispettivi telematici devono essere trasmessi entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, anziché nel giorno stesso, fermo restando l’obbligo di memorizzazione giornaliera;

         nel primo semestre di vigenza dell’obbligo di trasmissione telematica (dal 1° luglio 2019 al 31 dicembre 2019 per i soggetti obbligati già a decorrere dal 1° luglio 2019, e dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020 per gli altri contribuenti) non sono applicabili le sanzioni, sempre che la trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri avvenga entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, e fermi restando i termini di liquidazione dell’IVA.

Di fatto, quindi, una proroga di solo un mese e non di 6 mesi come si è portati a ritenere.

Successivamente, tuttavia, è intervenuta una ulteriore modifica.

La circolare n. 15 del 29 giugno 2019 ha chiarito che per i soggetti sprovvisti del registratore telematico, in fase di prima applicazione della norma:

         fino al momento in cui il singolo contribuente si dota del registratore telematico, e comunque non oltre i 6 mesi dall’avvio dell’obbligo (dal 1° luglio 2019 al 31 dicembre 2019 per i soggetti obbligati già a decorrere dal 1° luglio 2019, e dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020 per gli altri contribuenti), i corrispettivi possono continuare ad essere certificati mediante i registratori di cassa già in uso oppure mediante il rilascio di ricevuta fiscale;

         con riferimento invece alla trasmissione telematica dei corrispettivi, la stessa potrà avvenire entro i termini previsti dalla conversione in Legge del Decreto Crescita, quindi entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, tramite le modalità che sono state individuate dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 4 luglio 2019 (prot. n. 236086/2019).

Si sottoliena fin da subito che le nuove modalità di trasmissione riguardano solo i soggetti sprovvisti del registratore di cassa telematico, fino al momento in cui perdureranno ad essene sprovvisti.

È stata quindi introdotta una modalità semplificata di trasmissione dei corrispettivi; il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 4 luglio 2019 ha infatti stabilito che per la trasmissione telematica dei corrispettivi, L’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione entro il 29 luglio 2019 (!) i seguenti servizi:

         servizio di upload di un file contenente i dati dei corrispettivi complessivi di una singola giornata o più giornate, distinti per aliquota IVA o con indicazione del regime di “ventilazione”, ovvero di un file compresso contenente i file dei dati dei corrispettivi delle singole giornate, in conformità alle specifiche tecniche allegate Provvedimento medesimo. Il servizio sarà disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”, per il quale occorre quindi essere in possesso delle credenziali di accesso;

         servizio web di compilazione dei dati dei corrispettivi complessivi giornalieri distinti per aliquota IVA o con indicazione del regime di “ventilazione”. Anche questo servizio è disponibile in “Fatture e Corrispettivi”;

         servizio che permette l’invio dei dati dei corrispettivi giornalieri tramite protocollo https o sftp.

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