CIRCOLARE PER ISTITUZIONE REGISTRO TITOLARI EFFETTIVI

 FRANCO TRACANELLA  Revisore Contabile  GIUSEPPE IERACE  Dott. Commercialista
 CRISTINA TRACANELLA  Rag. Commercialista  GIUSEPPE MAGGIONI  Avvocato
 LUCA TRACANELLA  Dott. Commercialista  GABRIELE SPADA  Avvocato
 NICOLA TRACANELLA  Dott. Commercialista  BENIAMINO FARAGO’  Dott. in Economia
     RAFFAELLA CARDAROPOLI  Dott.ssa in Economia

 

Milano, 20 ottobre 2023



OGGETTO: Istituzione del Registro dei Titolari Effettivi e conseguenti adempimenti comunicativi

 

 

Gentile Cliente,

con la presente richiamiamo l’attenzione sull’adempimento richiesto dalla normativa antiriciclaggio di cui al D. Lgs. n. 231/2007 e relativi provvedimenti attuativi, riguardante la comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva nella sezione autonoma o nella sezione speciale del Registro delle Imprese.

Si ricorda che il titolare effettivo è la persona fisica che possiede e controlla una società ovvero ne risulta beneficiaria.

 Come previsto dal Decreto Legislativo n. 231/2007 in materia di antiriciclaggio, gli art. 20 e 22 disciplinano i criteri di individuazione del titolare effettivo:

1)     CRITERIO DI PROPRIETA’

      proprietà diretta: partecipazione sociale di una persona fisica superiore al 25%;

      proprietà indiretta: partecipazione sociale di una persona giuridica, di società fiduciarie o per interposta persona superiore al 25%.

 

2)     CRITERIO DI CONTROLLO

      voti in assemblea:

a)     controllo maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;

b)     controllo dei voti sufficienti per influenza dominante in assemblea ordinaria;   

      vincoli contrattuali:

a)      esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentono di esercitare un’influenza dominante.

 

3)     CRITERIO RESIDUALE

       titolare di poteri di rappresentanza

 

I criteri vanno utilizzati in modo progressivo: se non si verifica il criterio della proprietà, occorre verificare il criterio del controllo; solo qualora gli altri criteri non siano soddisfatti, occorre indicare il legale rappresentante.

                                                   

Nel trust i titolari effettivi sono: il disponente, il beneficiario, il trustee, tutte le persone fisiche che esercitano un controllo sui beni conferiti nel trust.

 

 

Si rammenta che il Decreto MEF/MISE n. 55/2022 ha disciplinato le modalità esclusivamente telematiche per la comunicazione al nuovo Registro dei Titolari Effettivi, istituito presso le Camere di Commercio territoriali, dei dati relativi alla titolarità effettiva dei seguenti enti:

·       imprese dotate di personalità giuridica (Spa, Srl, Sapa, società cooperative);

·       persone giuridiche private (associazioni, fondazioni, e altre istituzioni di carattere privato che acquistano la personalità giuridica con l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361);

·       i trust e istituti giuridici affini che risiedono nel territorio dello Stato Italiano, nonché le persone che esercitano diritti di potere e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini, purchè stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica Italiana, ottengono e detengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust o dell’ istituto giuridico affine ( art. 22, 5° comma del D. Lgs n. 231/2007).

 

L’obbligo di comunicare il titolare effettivo non riguarda quindi società di persone, imprese individuali e associazioni non riconosciute. 

Per quanto riguarda invece le modalità di compilazione del modello da parte delle società che, tra i propri soci, annoverano società fiduciarie ai sensi della Legge 23 Novembre 1939 n. 1966, si è in attesa di ricevere indicazioni dalle associazioni di categoria.

Il citato Decreto Legislativo disciplina altresì le modalità di accesso a tali dati da parte dei soggetti tenuti agli adempimenti previsti dalla normativa antiriciclaggio.

I dati dei titolari effettivi saranno reperibili in una sezione autonoma del Registro.

La comunicazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva deve essere inviata all’Ufficio del Registro delle Imprese della Camera di commercio territorialmente competente, per l’iscrizione e la conservazione nella sezione autonoma, da parte dei seguenti soggetti:

      amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica;

      fondatore, ove in vita, oppure dai soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione delle persone giuridiche private (associazioni, fondazioni, ecc… con personalità  giuridica)

 

È istituita altresì una sezione speciale per la comunicazione dei nominativi dei titolari effettivi di trust e istituti giuridici affini; la comunicazione in questo caso deve essere effettuata dal fiduciario.

L’adempimento, in entrambi i casi, può essere assolto mediante il “Modello TE” utilizzando «DIRE», il servizio web delle Camere di Commercio (o software analoghi), sottoscrivendo l’istanza con firma digitale del soggetto tenuto alla comunicazione (amministratore o fondatore).

L’obbligo deve essere adempiuto entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento del Ministero delle Imprese e del Made in Italy che ha attestato l’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva (G.U. n. 236 del 9 ottobre 2023). Scadendo il termine su indicato in un giorno festivo (venerdì 8 dicembre), la comunicazione deve essere trasmessa non oltre l’11 dicembre 2023 al Registro delle Imprese, identificato dal legislatore come Registro Ufficiale dei dati e delle informazioni del Titolare Effettivo.

L’omissione della comunicazione comporta l’applicazione, da parte della Camera di Commercio territorialmente competente, della sanzione amministrativa, a carico di tutti i componenti dell’organo amministrativo, prevista dall'art. 2630 del codice civile (da 103 euro a 1.032 euro); se la comunicazione è effettuata nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo.

Fermo restando che la firma digitale deve essere quella del soggetto obbligato, lo Studio Tracanella può fornirvi assistenza nella compilazione ed invio della pratica.

Qualora intendiate affidare l’incarico allo Studio Tracanella, per ciascuna comunicazione andrà fornito l’apposito modello di raccolta dati (qui allegati), con i dati dell’entità giuridica, del firmatario, dei soggetti individuali come titolari effettivi e del requisito/caratteristica che li rende tali (individuati in base ai criteri sopra esposti).

Si ricorda infine che

·       sono da comunicare anche le variazioni del titolare effettivo, entro 30 giorni dall’intervenuta variazione

·       l’informazione sul titolare effettivo dovrà essere confermata con cadenza annuale, cioè entro dodici mesi dall’ultima comunicazione (anche nel caso non siano intervenute variazioni). Le imprese con personalità giuridica possono effettuare l’adempimento -  nel rispetto comunque del termine massimo di dodici mesi dall’ultima comunicazione - contestualmente al deposito annuale del bilancio di esercizio nel registro delle imprese competente.

Qualora aveste bisogno di ulteriori chiarimenti vogliate prendere visione del seguente link:

https://titolareeffettivo.registroimprese.it/home

Qualora vogliate affidare il suddetto incarico allo Studio Tracanella, vi invitiamo a sottoscrivere la presente per accettazione.

STUDIO TRACANELLA

 

Per accettazione

Denominazione società                        ______________________

Firma del legale rappresentante           ______________________

 

Download:

Modulistica per compilazione Registro Titolari Effettivi

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