AGEVOLAZIONI SPESE RICERCA E SVILUPPO

AGEVOLAZIONE SPESE DI RICERCA & SVILUPPO – VECCHI E NUOVI ONERI DOCUMENTALI

 Come noto, la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 – “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” (Legge di bilancio 2019) – ha introdotto numerose novità in merito al credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo.

La circolare 8E pubblicata il 10.04.2019 offre lo spunto per un commento critico di dette modifiche: con il documento di prassi citato, l’Agenzia Entrate ha fornito numerosi chiarimenti inerenti le modifiche apportate dalla finanziaria 2019; nel presente documento, si approfondiscono i chiarimenti inerenti gli oneri documentali, vale a dire la certificazione della documentazione contabile e la relazione tecnica.

Certificazione della documentazione contabile delle spese

L’ obbligo della certificazione, in precedenza circoscritto alle imprese non soggette per legge al controllo legale dei conti, viene esteso dal periodo di imposta 2019 (con riferimento alle spese sostenute nel 2018) a tutti i soggetti beneficiari e, dunque, anche di fatto alle imprese di grandi dimensioni. Viene dunque superato il principio in base a cui la semplice certificazione del bilancio era idonea a integrare anche la certificazione inerente i costi di ricerca e viluppo.

Si tratta di una novità molto incisiva, atteso che all’avvenuta certificazione della documentazione contabile delle spese viene altresì collegata l’effettiva fruibilità dell’agevolazione; il credito di imposta non può essere infatti utilizzato prima della predisposizione di detta certificazione.

Appare quindi evidente che una certificazione ben fatta non costituisce solo un onere a carico di chi intenda fruire dell’agevolazione, ma anche un importante documento di cui disporre in sede di accertamento da parte degli organi preposti.

Con riferimento al contenuto della certificazione, la circolare 8E ricorda (come già in precedenza affermato con la Circolare 15 febbraio 2019, n. 38584, della Direzione Generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese del Ministero dello Sviluppo Economico) che non sono richieste al certificatore competenze di tipo tecnico in merito alla tipologia di spese sostenute e di ricerche effettuate; egli deve unicamente verificare la “regolarità formale dei documenti e dei contratti rilevanti ai fini dell’applicazione della disciplina agevolativa e la loro corrispondenza alle scritture contabili e alle risultanze di bilancio.” Tuttavia, sempre a mente della citata circolare, “Quanto alla procedura con cui deve essere svolta l’attività di certificazione, si ritiene, stante la natura e le finalità della stessa, che tale attività non possa essere svolta, in analogia con le attività di revisione del bilancio, con criteri di selezione a campione dei documenti o dei contratti da verificare.”

Si tratta pertanto di un onere che in molti casi diviene alquanto complesso ed oneroso in termini di tempo e risorse, rendendo inadeguato il credito di imposta che la normativa attribuisce agli onorari necessari per la certificazione, limitato all’ammontare di 5.000 euro.

Relazione tecnica illustrativa

La relazione tecnica deve illustrare il progetto o i progetti di ricerca e sviluppo intrapresi, il loro avanzamento e tutte le altre informazioni rilevanti per l’individuazione dei lavori ammissibili al credito d’imposta.

Al riguardo, il nuovo comma 11-bis) dell’art. 3 stabilisce che tale relazione, in caso di attività svolte direttamente dall’impresa, deve essere redatta a cura del responsabile aziendale delle attività di ricerca e sviluppo o del responsabile del singolo progetto o sotto-progetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa.

Nel caso di “ricerca extra-muros”, invece, la redazione della relazione tecnica è posta a cura dello stesso soggetto cui sono state commissionate le attività di ricerca e sviluppo; con la precisazione che anche nel caso di attività commissionate all’interno del gruppo all’adempimento in questione deve comunque provvedere il soggetto commissionario.

Quanto al contenuto della relazione, la circolare 8E fornisce il seguente elenco esemplificativo : “la descrizione del progetto o del sotto-progetto intrapreso, l’individuazione delle incertezze scientifiche o tecnologiche non superabili in base alle conoscenze e alla capacità che formano lo stato dell’arte del settore e per il cui superamento si è reso appunto necessario lo svolgimento dei lavori di ricerca e sviluppo, gli elementi rilevanti per la valutazione della “novità” dei nuovi prodotti o dei nuovi processi o, nel caso di attività relative a prodotti e processi esistenti, gli elementi utili per la valutazione del grado di significatività dei miglioramenti ad essi apportati ai fini della distinzione rispetto alle modifiche di routine o di normale sviluppo prodotto e ai fini della distinzione dei lavori di ricerca e sviluppo dalle ordinarie attività dell’impresa, quali, ad esempio, la progettazione industriale o la produzione personalizzata di beni o servizi su commessa, escluse in via di massima dalle attività ammissibili; a meno che per la loro realizzazione non si rendano necessarie attività di ricerca e sviluppo, nel qual caso, comunque, sarebbero pur sempre le sole attività ammissibili ai fini della disciplina agevolativa.”

Anche in questo caso, non si può non sottolineare come si tratti di un nuovo obbligo che comporterà notevoli aggravi a carico dei soggetti commissionari, anche perché nella circolare 8E viene successivamente affermato che l’attività di controllo da parte dell’agenzia entrate verrà condotta anche con riferimento alla “analisi dei contenuti di ricerca e sviluppo delle attività svolte ai fini della loro ammissibilità al beneficio”, anche avvalendosi “del supporto del Ministero dello sviluppo economico per ricevere pareri tecnici in ordine sia alla qualificazione delle attività svolte dall’impresa sia in ordine alla pertinenza e alla congruità delle spese sostenute.”

Da quanto sopra ricostruito, appare evidente come un’importante agevolazione che negli ultimi anni ha comportato notevoli benefici alle imprese della Penisola (fornendo altresì un impulso ad attività di ricerca e sviluppo indispensabili per ogni sistema economico moderno) è stata oggetto di profondi interventi che comportano nuovi ed onerosi adempimenti formali, destinati unicamente a consentire una più approfondita e più puntuale verifica da parte degli organi dello Stato a ciò proposti. Non si nasconde l’importanza dell’attività di accertamento, ne la necessità di colpire i comportamenti scorretti posti in essere dalla minoranza dei contribuenti, ma ancora una volta si colpisce “la massa” per coprire le inefficienze dell’attività di controllo, caratterizzata da una cronica scarsità di risorse in termini di uomini e mezzi che impedisce una capillare attività di accertamento capace di colpire i (pochi) contribuenti disonesti.

In sostanza, una volta di più, si scarica l’attività di accertamento sulle spalle dei contribuenti imponendo oneri documentali volti unicamente ad agevolare la successiva (ed eventuale) attività dei verificatori.

Tutto ciò senza dimenticare gli interventi più noti della Legge Finanziaria per il 2019, quali la riduzione della percentuale delle spese agevolabili dal 50% al 25% per quasi tutte le tipologie di spesa o la riduzione da 20 a 10 milioni dell’importo massimo agevolabile.

Non si può che concludere che l’intervento legislativo va nella direzione sbagliata; ben avrebbe fatto il Legislatore a potenziare l’agevolazione anziché imporre nuovo oneri ai beneficiari riducendo al contempo – ed in modo sostanzioso - l’ammontare delle spese agevolabili.

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