Il 18/06/2019 facebook lancia Libra, la criptovaluta destinata ad stravolgere le transazioni tra gli utenti del social network, permettendo di trasferire denaro virtuale anche grazie ai 28 partner iniziali del network, tra cu VISA, Paypal, eBay Facebook, Spotify…
Zuckerberg afferma che lo scopo è "rendere facile a tutti inviare e ricevere denaro in tutto il mondo", vuoi per pagare beni e servizi, vuoi per trasferire denaro tra parenti; è facile prevedere che Libra diventerà la prima criptovaluta ad utilizzo gobale grazie proprio alla diffusione dei partner iniziali ed a queli che certamente si aggiungeranno, e permetterà di scambiare moneta non solo agli utenti di facebook ma anche alle miliardi di persone che non hanno un conto in banca ma possiedono uno smartphone.
Attenzione agli obblighi di monitoraggio
Possedere criptovalute ha riflessi anche dal punto di vista fiscale.
E' noto che le attività, anche finanziarie, possedute all'estero da persone fiscalmente residenti in Italia sono oggetto di monitoraggio fiscale nel quadro RW del Modello Unico, indicando gli eventuali proventi in altri quadri della dichiarazione (generalmente RM e RT).
L'individuazione della natura delle criptovalute ai fini fiscali non è certa: si tratta di valute? Sono strumenti finanziari? Quello che è certo è che l'Agenzia Entrate ne richiede l'indicazione nell'RW, cosa da non sottovalutare considernado che il monitoraggio fiscale è una normativa di tipi antiriciclaggio e le sanzioni sono conseguentemente assai onerose.
In risposta - non pubblicata - ad un interpello del 2018 l'Agenzia assimila le criptovlaute a valute tradizionali; se tale conclusione è discutibile, perché alle criptovalute mancano alcune caratteristiche delle valute tradizionali, di certo non lo è la successiva affermazione che le criptovalute debano essere indicate nell’ RW; Che siano valute, strumenti finanziari o altro, certamente –se possedute all’estero – deno essere assoggettate al monitoraggio fiscale.
Il problema casomai sarà individuare il corretto codice per individuare il tipo di investimento, oppure capire in quale paese siano detenute le criptovalute.
Per quanto riguarda le imposte dirette, l'opinione dell'agenzia è che i proventi derivanti dalla compravendita di criptovalute siano da assimilare a redditi diversi ai sensi dell'art. 67 comma 1 lettera c-quater del TUIR; si generano pertanto plusvalenze da assoggettare ad aliquota del 26% e minusvalenze da indicare nel quadro RT, con la possibilità di scomputare le minusvalenze solo da plusvalenze della stessa natura.