LE START UP INNOVATIVE A VOCAZIONE SOCIALE (SIAVS): MODALITA’ DI COSTITUZIONE E DI ISCRIZIONE
Le startup innovative a vocazione sociale (in breve SIAVS) sono un particolare tipo di startup, caratterizzate dal fatto di operare in uno o più settori con rilevanza sociale, vale a dire nei settori di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 (assistenza sociale, assistenza sanitaria, assistenza socio-sanitaria, educazione, istruzione e formazione, tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, valorizzazione del patrimonio culturale, turismo sociale, formazione universitaria e post-universitaria, ricerca ed erogazione di servizi culturali, formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo, servizi strumentali alle imprese sociali).
Esse sono state introdotte nell’ordinamento dall’articolo 25 comma 4 del decreto legge 179/2012, convertito con la Legge 221/2012, ad opera del quale il Legislatore ha definito le imprese innovative ad alto valore tecnologico.
Per comprendere appieno la natura delle SIAVS è bene sgombrare subito il campo da un dubbio: la SIAVS non è una impresa sociale, e nemmeno un ente del terzo settore. È una vera e propria società di capitali orientata al profitto ed alla produzione di utili, naturalmente con le abituali limitazioni previste per le startup innovative in materia di distribuzione dei dividendi.
Non essendo impresa sociale, non è prevista l’iscrizione nella sezione del Registro Imprese dedicata a tale tipo di impresa, e nemmeno nell’istituendo Registro del Terzo Settore.
Le finalità sociali devono risultare distintamente dallo statuto, cosicchè è fondamentale definire l’oggetto sociale in modo chiaro e non equivoco. Tuttavia, l’oggetto sociale può anche ricondurre la SIAVS ad un codice ATECO che qualifichi l’attività come innovativa purchè l’innovatività sia riconducibile ad almeno uno dei settori sopra individuati.
Quanto affermato, al pari di ulteriori considerazioni inerenti clausole statutarie usualmente necessarie nei primi anni di vita di una start up (clausole che consentano l’adozione di stock options, del work for equity, degli strumenti finanziari partecipativi, clausole di drag along e tag along ecc…) sconsigliano l’adozione dello statuto secondo il modello semplificato presente sul sito della CCIAA, il quale in molti casi costringerebbe in breve tempo a ricorrere al notaio per apportare le necessarie modifiche. Al contrario, è opportuno rivolgersi fin da subito ad un consulente esperto della materia, in grado di orientare l’imprenditore nella giusta direzione fin dalla primissima fase di validazione dell’idea imprenditoriale, nella predisposizione del business plan, nella costituzione della società, nell’ affiancare l’imprenditore durante i primi anni di vita della società, nel reperimento dei capitali necessari ecc…
Al pari degli altri enti che operano a vario titolo nel sociale (quali le società Benefit o gli enti del terzo settore si può introdurre un richiamo ad un altro articolo?) oltre al bilancio é necessario produrre il documento di descrizione di impatto sociale, indispensabile ai fini del riconoscimento come SIAVS al punto da dover essere allegato alla documentazione necessaria alla iscrizione nella sezione speciale del Registro Imprese. Il documento in parola deve essere generato anno dopo anno e deve indicare gli obiettivi da raggiungere e dar conto di quelli conseguiti, oltre a fornire una valutazione dell’impatto sociale che si basi su indicatori di carattere economico e non economico. È dunque un documento molto complesso che tuttavia, se ben realizzato, fornisce una rappresentazione dell’impatto positivo generato dall’organizzazione a livello sociale e/o ambientale, con benefici per la SIAVS ad ogni livello: dalla raccolta di capitale all’assunzione dei dipendenti, dalla penetrazione del mercato al marketing.
È dunque fondamentale coinvolgere l’intera organizzazione nella predisposizione del documento di descrizione di impatto sociale, individuando con precisione i soggetti coinvolti attraverso l’analisi di materialità e pianificando di conseguenza un idoneo flusso di informazioni a favore della funzione aziendale preposta alla sua redazione.
La procedura di iscrizione si completa, come per le ordinarie start up innovative, con il deposito di una autocertificazione attestante i requisiti di start up innovativa (ricerca e sviluppo, privativa industriale, qualifiche della compagine sociale), da allegare al modello S1/S2 della CCIAA.